3 Italia comunica, in attesa di un provvedimento definitivo, di aver già dato attuazione alla sospensione della riscossione coattiva dei crediti relativi al traffico internet contestato dai propri utenti nel periodo indicato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e di averlo già comunicato all’Autorità stessa. Si tratta, peraltro, di poche centinaia di casi. Questa parte della pronta risposta dell’operatore di telefonia mobile alle accuse mosse dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato , che ha ordinato alla società di sospendere il recupero dei rediti dai clienti per le maxi bollette provocate dalla navigazione in internet da cellulare . L’Autorità ha aperto un’inchiesta “per verificare se l’operatore telefonico abbia messo in atto pratiche commerciali scorrette relativamente ai piani tariffari per la navigazione”. Secondo numerose denunce di utenti, dice l’antitrust, chi ha sottoscritto il piano tariffario denominato “Tre.Dati Abbonamento” con un model Adsm usb ha ricevuto bollette esorbitanti , “fino a quasi diecimila euro”, senza che però spese di tale portata fossero ” preventivabili in base alle condizioni d’offerta”. L’inchiesta, dice l’Autorità, dovrà verificare se 3 abbia informato in modo adeguato i clienti del consistente aumento di spesa una volta superata la soglia di 5 gigabyte al mese per il traffico Internet, “che aumenta ulteriormente quando la connessione avviene attraverso il roaming Gprs” (nelle zone non coperte dal segnale 3); se abbia garantito di poter controllare se e quando la soglia veniva superata e consentito di conteggiare e verificare il traffico dati extrasoglia. Secondo i primi accertamenti, invece, dice l’antitrust, “il software offerto ai consumatori non garantisce che i bytes visualizzati durante la navigazione su internet corrispondano ai bytes riportati ai fini della fatturazione; La sospensione ordinata dall’Autorità riguarda il periodo 21 settembre 2007 – 31 maggio 2008 , perché successivamente 3, dice la nota “ha adottato correttivi che dovrebbero evitare il ripetersi del fenomeno”. L’operatore da parte sua ha ribadito “la correttezza del proprio operato anche per quello che riguarda la strutturazione dell’offerta, che con la sua soglia di 5GB/mese (pari a 5 volte il consumo medio registrato tra i clienti di 3, ovvero oltre 1.200 file mp3, oppure 5 milioni di messaggi chat o 350mila e-mail, oppure 50 mila pagine web.) è tra le più competitive oggi presenti su un mercato in espansione come quello della banda larga mobile”. 3 Italia ha inoltre assicurato di aver avviato campagne di educazione al fine di aumentare la consapevolezza del cliente sui costi derivanti dalla navigazione extra soglia e in roaming GPRS , costi che peraltro dal 5 maggio scorso sono stati ridotti rispettivamente a 20 eurocent a megabyte e 60 eurocent a megabyte. ————————————————————- All’interno del provvedimento preso dall’Autorità nei confronti dell’operatore si legge che: a) il consumatore non è informato con immediatezza che il superamento della soglia di 5 GB/mese comporta il pagamento di importi molto elevati, sebbene sul sito web di H3G si dichiari in nota e con caratteri molto ridotti quanto segue: “Qualora si superi la soglia di 5 GB, ogni MB in più costerà solo 60 cent.€ con uno scatto di apertura sessione di 15 cent.€. Il traffico dati effettuato in roaming GPRS non è incluso e viene pagato a consumo al costo di 2€/MB più lo scatto di apertura sessione di 15 cent.€. La tariffazione è conteggiata in kb”; b) il consumatore è impossibilitato a controllare il superamento della soglia di 5 GB/mese, in quanto il software “Fast Mobile Modem 3”, fornito da H3G per conteggiare il traffico dati consumato, non garantisce che i bytes visualizzati durante la navigazione su Internet corrispondano ai bytes registrati ai fini della fatturazione. Il consumatore, pertanto, ha contezza del superamento della soglia di 5 GB solo al ricevimento della fattura che riporta, tra le altre, la voce di addebito per traffico Internet extrasoglia; il consumatore non riceve, altresì, con la fattura la rendicontazione dei bytes consumati. Peraltro, si sottolinea che nel manuale di istruzioni “Guida all’utilizzo ADSM Card” fornito da H3G, nella sezione “Stabilire connessione Internet con Fast Mobile Modem 3” è indicata in nota la seguente dicitura: “3 non garantisce che l’indicazione dei bytes visualizzabili durante la navigazione su internet tramite il Software corrisponda ai bytes riportati ai fini della fatturazione”; c) in riferimento alla copertura, infine, sebbene nelle note riportate con caratteri di dimensione ridotta in fondo alla pagina “Internet Mobile” del sito di H3G si affermi “[…] Per informazioni sulla copertura visita l’area 133 online del sito, i Negozi 3 o rivolgiti al tuo consulente commerciale”, con tale indicazione il consumatore potrebbe non essere informato con immediatezza della presenza di zone non coperte dalla rete di H3G. Sulla base delle informazioni acquisite in atti è stato avviato, in data 9 giugno 2008, il procedimento istruttorio PS557, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, al fine di verificare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del Codice del Consumo. Parte del procedimento, in qualità di professionista, è H3G. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, la parte è stata invitata, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del Regolamento, a presentare memorie scritte e documenti entro 7 giorni dal suo ricevimento, al fine della valutazione dei presupposti per la sospensione provvisoria delle pratiche, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo.
3 Italia risponde alle accuse del Garante

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