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La Costituzione Italiana a tutela dell’ambiente

La Costituzione Italiana a tutela dell’ambiente

La Costituzione Italiana a tutela dell’ambiente

É stata approvata in via definitiva la proposta di legge costituzionale che introduce negli articoli 9 e 41 dell’ordinamento la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi.

Nella seduta dell’8 febbraio scorso, la Camera dei deputati, con 468 voti a favore, uno contrario e sei astenuti, ha approvato in via definitiva, in seconda deliberazione, la proposta di legge costituzionale recante “Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente”. 

Secondo l’articolo 138 della Costituzione, le leggi di revisione devono essere approvate “da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi”. Infatti, la proposta di legge costituzionale era stata approvata, in prima deliberazione, dal Senato il 3 novembre 2021, e già approvata, in prima deliberazione, il 9 giugno 2021 e dalla Camera il 12 ottobre 2021.

L’articolo 9 fa parte dei cosiddetti “principi fondamentali” della Costituzione, un nucleo di valori intangibili posti a fondamento della nostra democrazia. Già prima della modifica, seppur in termini vaghi, esso conteneva temi inerenti la protezione del patrimonio paesaggistico: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.” Alla definizione dei padri costituenti è stato aggiunto quanto segue: “(La Repubblica) Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”.

L’articolo 41 riguarda le attività economiche. Con la recente modifica, esso dispone che l’iniziativa economica privata non possa svolgersi in modo da recare danno, oltre che alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, limiti già presenti in Costituzione, anche alla salute e all’ambiente, e che le istituzioni possano orientare l’iniziativa economica pubblica e privata verso fini sociali e ambientali: “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.”

Ben prima dell’Italia, molti Paesi hanno introdotto nei loro ordinamenti una tutela esplicita in materia ambientale; per citarne alcuni, Finlandia, Belgio, Portogallo, Spagna, Germania e Francia. In particolare, quest’ultimo Paese, nel 2005 ha introdotto nella Costituzione una Carta dell’ambiente (Charte de l’environnement), con cui l’ambiente è stato elevato a bene costituzionalmente protetto. 

Un orientamento condiviso a livello di diritto europeo, che disciplina la tutela dell’ambiente nel Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. Nello specifico, l’articolo 191 stabilisce i seguenti obiettivi: tutela e miglioramento dell’ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta delle risorse naturali, promozione di misure internazionali in campo ambientale, soprattutto contro il cambiamento climatico.

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