Sì alle foto di recite e gite scolastiche. No alla pubblicazione online dei nomi e cognomi degli studenti non in regola coi pagamenti della retta. Obbligo del consenso per video e foto sui social network. Scrutini e voti pubblici, mentre sull’uso di cellulari e tablet in classe l’ultima parola spetta alle scuole. Mancano pochi giorni all’apertura dell’anno scolastico e il Garante per la protezione dei dati personali fornisce a professori, genitori e studenti, sulla base dei provvedimenti adottati e dei pareri resi, alcune indicazioni generali in materia di tutela della privacy. L’uso di cellulari e smartphone è in genere consentito per fini strettamente personali , ad esempio per registrare le lezioni, e sempre nel rispetto delle persone. Spetta comunque agli istituti scolastici decidere nella loro autonomia come regolamentare o se vietare del tutto l’uso dei cellulari. Non si possono diffondere immagini, video o foto sul web se non con il consenso delle persone ripres e. E’ bene ricordare che la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone può far incorrere lo studente in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati. Stesse cautele vanno previste per l’ uso dei tablet, se usati a fini di registrazione e non soltanto per fini didattici o per consultare in classe libri elettronici e testi online.
La privacy tech sui banchi di scuola

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