Si può tutelare un software in quanto prodotto di proprietà intellettuale, ma non si possono invece tutelare le funzioni a cui tale software è preposto . A tale conclusione è giunto Yves Bot, avvocato generale della Corte di Giustizia Europea, il quale ha emesso un parere non vincolante relativo al caso Sas vs World Programing Ltd. L’accusa, infatti, contestava alla controparte la violazione di proprietà intellettuale sulla base della similitudine tra i prodotti oggetto della causa : pur non avendo avuto accesso al codice altrui, la Wpl avrebbe infatti ripreso le funzionalità del software rivale e per questo motivo l’accusa di violazione di copyright è stata portata in tribunale. Il parere dell’avvocato ha indicato una direzione precisa al processo: “ se si accetta che le funzionalità di un programma per computer possano essere protette, ciò significherebbe rendere possibile un monopolio delle idee, a danno del progresso tecnologico e dello sviluppo industriale ” Le idee, insomma, vanno considerato come un bene collettivo mentre la loro realizzazione va considerata un bene privato da tutelare e remunerare . La stessa Wpl non aveva fatto mistero del fatto che sua intenzione fosse espressamente quella di ‘copiare’ le funzionalità del software della controparte: “ gli stessi input danno origine agli stessi output ”, ma ciò non significa copiare un qualcosa di protetto.
Nessun diritto d’autore sull’idea di software

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