“In assenza di una legislazione che crei una fattispecie ad hoc, non appare possibile dare rilevanza in questa sede ad un fenomeno assai diffuso, di difficile criminalizzazione ed avente accertamenti quasi impossibili in termini di raccolta della prova”. E’ uno dei motivi per i quali il pubblico ministero di Roma Paolo Giorgio Ferri ha ottenuto l’archiviazione di un’inchiesta sul “peer to peer”. Il fascicolo processuale era stato aperto sulla base di una denuncia nella quale si lamentava la violazione della norma sulla tutela del diritto d’autore (art.14 legge 248/2000). Nella richiesta di archiviazione, il pm Ferri ha dichiarato che lo scambio tra utenti della rete telematica “può avvenire sì per copie, ma anche per originali lecitamente acquisiti”. Ma al di là dei problemi di giurisdizione legati all’esecuzione di indagini che vertono, il più delle volte, su scambi che avvengono “estero su estero”, il magistrato ha ritenuto che “non sempre è ravvisabile quel lucro espressamente richiesto dalla norma penale” anche se è “indiscusso che sia colui che é download (chi acquisisce il dato), che colui che è upload (fornitore del dato) commetta un torto di natura civilistica per i diritti d’autore, comunque evasi”.
Tribunale di Roma spalanca le porte al peer-to-peer

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