La registrazione delle testate online è solo ed esclusivamente un obbligo di carattere amministrativo imposto ai soli editori che intendano accedere ai contributi all’editoria. Non potevano essere più nette e radicali le motivazioni, appena pubblicate, con le quali la Cassazione ha messo la parola fine alla vicenda giudiziaria di Carlo Ruta , blogger e storico siciliano che ha dovuto attendere sei anni per sentirsi dire che non ha commesso alcun reato nel pubblicare il suo blog senza registrarne la testata in Tribunale. Carlo Ruta, infatti, era stato condannato in primo e secondo grado del reato di stampa clandestina . La Suprema Corte ha stabilito che “ il giornale telematico non rispecchia le due condizioni ritenute essenziali ai fini della sussistenza del prodotto stampa ossia: a) un’attività di riproduzione tipografica; b) la destinazione alla pubblicazione del risultato di tale attività.” . Non solo i blog non hanno alcun obbligo di registrazione ma non lo hanno, salvo appunto che i loro editori intendano accedere ai contributi all’editoria, neppure i giornali online.
Cassazione: online non c’è stampa clandestina

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