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4 Marzo 2010 | Attualità

Condanna a Corona: concesse attenuanti

A Fabrizio Corona sono state riconosciute le attenuanti generiche perché le “foto-estorsioni” ai danni delle sue vittime non hanno la gravità del “pizzo” . E’ quanto hanno sostenuto i giudici della Quinta sezione penale del Tribunale di Milano nelle motivazioni depositate oggi della condanna a tre anni e otto mesi di carcere inflitta a Corona lo scorso 10 dicembre, al termine del processo sui ricatti a figure del mondo dello spettacolo e dello sport con foto compromettenti. I giudici osservano che il reato di estorsione è severamente punito dal legislatore, in seguito all’inasprimento delle sanzioni concepite soprattutto per punire il pagamento del “pizzo” , fenomeno collegato alla criminalità organizzata. ” E’ chiaro – scrivono i giudic i – che i fatti di estorsione di cui devono rispondere Fabrizio Corona e Marco Bonato (il fotografo collaboratore di Corona condannato a due anni e quattro mesi di carcere), sebbene connotati da quella odiosità che sembra caratteristica inalienabile di ogni estorsione, non assurgono a tale gravità , sia per il tipo di interessi che colpiscono, sia per l’entità delle somme richieste, soprattutto se considerate in rapporto alle capacità economiche delle vittime”. I giudici aggiungono che principalmente per questo motivo “il Tribunale ritiene di concedere agli imputati le attenuanti generiche che servono, in sostanza, ad adeguare la pena alla concreta gravità de i fatti (che non deve essere scambiata con l’interesse mediatico che hanno suscitato)”. Per quanto riguarda il comportamento processuale mantenuto da Corona, i giudici da un lato lo stigmatizzano, da un altro lo elogiano. ” Si ritiene Corona meritevole delle attenuanti per il comportamento processuale. Questo Tribunale, infatti, non è chiamato a giudicare le modalità, spesso volgari, con cui l’imputato si è espresso durante il giudizio, gli atteggiamenti esibizionistici, le intemperanze, l’uso del processo a scopi pubblicitari, ma ciò che, in senso stretto, fa parte della condotta processuale” , si legge nelle motivazioni. I giudici riconoscono che ” Corona non si è sottratto al dibattimento, ha risposto a tutte le domande rivoltegli non solo dalla difesa, ma anche dal pm e dai giudici, fornendo sì una propria versione dei fatti, ma anche molti dettagli che sono serviti a completare ogni singola vicenda concernente le imputazioni ascrittegli, con informazioni di cui solo lui era a conoscenza e che hanno contribuito ad una conoscenza più approfondita dei fatti”. Quanto ai fatti oggetto dei reati contestati, “quello che vede come persona offesa il calciatore Adriano è senz’altro il fatto più odioso fin qui trattato” , scrivono i giudici della Quinta sezione penale del tribunale di Milano in un passaggio delle motivazioni della sentenza di condanna. Nella ricostruzione ritenuta attendibile dai giudici, Corona chiede all’Inter una somma tra i 30mila e i 40mila euro per ritirare dal mercato le fotografie che ritraevano Adriano, seminudo, nella sua abitazione di Como, in compagnia di donne durante un festino. In una di queste foto, c’era del sale da cucina cosparso su un tavolo, in modo tale da sembrare cocaina. ” Il caso di Adriano, è emblematico per dimostrare come le trattative, (anche se svolte in modo apparentemente cordiale) possono avere, nella sostanza, valenza intimidatoria”, scrivono i giudici. ” In alcuni casi, Fabrizio Corona non si è limitato a prospettare, a fini distorti, la possibilità della divulgazione di immagini che la legislazione gli consentiva di effettuare per il perseguimento della pubblica informazione, ma si è adoperato, presso le persone offese, per far credere che determinate fotografie avessero significati e valenze diverse (e peggiorative) rispetto al reale, o quantomeno potessero essere così interpretate”, dicono ancora i giudici, che per questo motivo ritengono che ” l a sua condotta esula totalmente dal campo anche solo teorico dell’esercizio di un diritto , poiché non vi è dubbio che non possa essere tale la diffusione, attraverso immagini, di notizie mendaci”.  

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