Il Garante per la protezione dei dati personali (Francesco Pizzetti, Giuseppe Chiaravalloti, Mauro Paissan, Giuseppe Fortunato) ha emanato un provvedimento generale che fissa le regole di base per la messa in sicurezza dei dati di traffico telefonico e internet conservati dai gestori per finalità di accertamento e repressione dei reati, e per le altre finalità ammesse dalla normativa. I gestori telefonici e i fornitori di sistemi di comunicazione elettronica dovranno applicare le nuove misure entro il 31 ottobre 2008 . L’applicazione di alcune di esse è disposta dal Garante anche alla conservazione dei dati per finalità non di giustizia, ma di fatturazione, commercializzazione di servizi, statistica etc., al fine di favorire un quadro più ampio di sicurezza di dati e sistemi. Restano esclusi dall’ambito di applicazione di queste regole i gestori di esercizi pubblici e internet café, i gestori di siti internet che diffondono contenuti sulla rete (content provider), i gestori dei motori di ricerca, le aziende o le amministrazioni pubbliche che mettono a disposizione del personale reti telefoniche e informatiche (es. centralini aziendali) o che si avvalgono di server messi a disposizione da altri soggetti. Il provvedimento sarà pubblicato a giorni sulla Gazzetta Ufficiale. In Italia, dopo la recente proroga di fine anno del cosiddetto “pacchetto Pisanu”, il periodo di conservazione di questi dati a fini di giustizia toccherà gli 8 anni per il traffico telefonico e quasi 4 per quello telematico. Le prescrizioni impartite sono, in particolare: Accesso ai dati : l’accesso ai dati è consentito solo al personale incaricato mediante avanzati sistemi di autenticazione informatica, anche con l’uso di dati biometrici (es., impronte digitali). Sono compresi nella prescrizione, salvo limitati casi di necessità, anche gli amministratori di sistema, figure chiave della sicurezza delle banche dati., sul cui ruolo, spesso sottovalutato anche nei settori più delicati, il Garante prevede di iniziare una riflessione approfondita. Accesso ai locali : i locali in cui sono ospitati i sistemi di elaborazione che trattano dati di traffico telefonico per esclusive finalità di giustizia devono disporre di sistemi biometrici di controllo degli accessi. In ogni caso, i sistemi che trattano dati di traffico di qualsiasi natura vanno installati in locali ad accesso selezionato. Sistemi di autorizzazione : le funzioni tra chi assegna le credenziali di autenticazione e chi accede ai dati devono essere rigidamente separate. I profili di autorizzazione da attribuire agli incaricati devono essere differenziati a seconda che il trattamento dei dati di traffico sia effettuato per scopi di ordinaria gestione o per quelli di accertamento e repressione dei reati. Tracciamento dell’attività del personale incaricato : ogni accesso effettuato e ogni operazione compiuta da parte degli incaricati e degli amministratori di sistema devono essere registrati in appositi audit log. Conservazione separata : i dati tenuti per esclusive finalità di accertamento e repressione dei reati devono essere conservati separatamente da quelli utilizzati per funzioni aziendali (es., fatturazione, marketing, antifrode, statistiche) e i sistemi di elaborazione che li trattano vanno sottoposti a rigide misure di sicurezza fisica e controllo degli accessi. Cancellazione dei dati : una volta decorso il tempo previsto di conservazione i dati devono essere immediatamente cancellati o resi anonimi, eliminandoli anche dalle copie di backup create per il salvataggio dei dati. Controlli interni : devono essere effettuati controlli periodici sulla legittimità degli accessi ai dati da parte degli incaricati, sul rispetto delle norme di legge e delle misure organizzative tecniche e di sicurezza prescritte dal Garante, sull’effettiva cancellazione dei dati una volta decorsi i termini di conservazione.. Sistemi di cifratura : contro rischi di acquisizione indebita, anche fortuita, delle informazioni registrate da parte di incaricati di mansioni tecniche (amministratori di sistema, amministratori di data base, manutentori hardware e software) i dati di traffico trattati per esclusive finalità di giustizia vanno protetti con tecniche crittografiche.
Il Garante della privacy fissa regole chiare per telefoni e internet

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