La Corte di cassazione ha chiarito che l ‘e-mail è diffamatoria solo se viene diffusa a una pluralità di persone . Annullata la pronuncia della Corte d’appello di Torino di condanna al risarcimento per l’invio di un messaggio di posta elettronica nel quale veniva alterata graficamente l’immagine di un candidato alle elezioni e stravolto il messaggio che lo accompagnava. La e-mail era stata inviata a un indirizzo di posta elettronica. Non risultava che la stessa fosse stata girata anche ad altri destinatari. Per i giudici questo è stato un elemento decisivo ai fini del reato di diffamazione. La pluralità di persone, prevista come requisito del reato citato, deve essere determinata da soggetti diversi dalla persona offesa bersaglio della condotta diffamatoria, realizzata presso terzi.
L’e-mail diffama solo se la leggono tutti

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