E-mail assillanti e continue non costituiscono reato di molestia. Lo si evince dalla sentenza con cui la Corte di Cassazione ha annullato una condanna inflitta a un 41enne dal Tribunale di Cassino (che obbligava il colpevole a pagare un’ammenda di 200 euro). “ Il fatto non è previsto dalla legge” , dice la motivazione data dai giudici. L’imputato era stato accusato di molestie per aver inviato con la posta elettronica a una donna un messaggio contenente “ apprezzamenti gravemente lesivi della dignità e dell’integrità personale e professionale ” del convivente della destinataria. La Suprema Corte ha fatto dei distinguo sul medium utilizzato nel caso specifico, non equiparando internet al telefono. La posta elettronica “utilizza la rete telefonica e la rete cellulare delle bande di frequenza, ma non il telefono, nè costituisce applicazione della telefonia, che consiste, invece, nella teletrasmissione in modalità sincrona, di voci o di suoni” L a modalità della comunicazione via e-mail, si osserva nella sentenza, è “asincrona” e “l’invio di un messaggio di posta elettronica, esattamente proprio come una lettera spedita tramite il servizio postale, non comporta, a differenza della telefonata, nessuna immediata interazione tra il mittente e il destinatario, nè veruna intrusione diretta del primo nella sfera delle attività del secondo”
Non c’è stalking via e-mail

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